LA COSTITUZIONE E IL CODICE CIVILE
Costituzione Italiana
1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30
1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.
2- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i
loro compiti.
3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Art. 31
1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione
della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
2- Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo.
Codice Civile Italiano
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad
eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
1- Il promittente può domandare la restituzione dei doni
fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto
(785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s’è avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei
promittenti (2964ss.).
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto
cattolico è regolato in conformità del Concordato della Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accerta la sua
maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il
pubblico
ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di
consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia
compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al
tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso
alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile,
emessa in camera di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto
comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di
mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero
può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio;
in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha
pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un
matrimonio precedente.
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli o le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale
è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei
casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di
filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84.
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle
quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul
coniuge dell'altra.
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si
sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non
è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento
giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti
civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2,
lettere b ed f , della legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il
matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare,
di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso
lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il
marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84
e del comma quinto dell'articolo 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte
di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che
assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla
pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un
atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e
la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il
luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome
del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la
legge vieta questa menzione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello
stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei
comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel
comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a
chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve
farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il
certificato dell'eseguita pubblicazione.
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive.
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli
sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale
dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi
gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare la libertà degli
sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di
pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità, che gli sposi non si
trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il
matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere conoscenza
attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile,
con ammonizione delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta dinanzi
all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le
disposizioni degli articoli 20, 24 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato
civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di
nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a termini e per
gli effetti di cui all'articolo 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato
civile provvede su loro domanda a richiederli.
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter
procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto
giorno dopo compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la
pubblicazione si considera come non avvenuta.
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la
riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà
con il quale quattro persone, ancorché parenti degli sposi, dichiarano con
giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscere, indicando esattamente il nome e
cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e
assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli
articoli 85, 86, 87, 88 e
89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e
sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per
essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale
dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti
dall'articolo 97.
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi,
l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del
matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso del matrimonio, se questo è
richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa.
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui
ha accertato l'imminente pericolo di vita.
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i
collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro
parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole
contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di
opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del
precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.
Il pubblico Ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi
osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi,
nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che
attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui
territorio si deve celebrare il matrimonio.
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e
all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere
celebrato.
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa
dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza
passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il
pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta
di pubblicazione.
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato
civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi
degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente,
l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse
sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in
marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.
Se le parti aggiungono un termine o una condizione l'ufficiale dello stato
civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio.
Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si
hanno per non apposti.
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il
matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106,
l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma
dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio
si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel
giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale
esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi
alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano
al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il
matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi
risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella
cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con
decreto non impugnabile emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio
si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al
seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni
da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina
gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento
della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la
celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il
matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la
qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le
funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento
della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella
sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero
secondo le forme ivi stabilite.
La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94
e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel
comune dell'ultimo domicilio.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica
deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità
competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è
sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare
la pubblicazione secondo le disposizioni di questo
codice.
Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e
88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico
ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e
attuale.
Il matrimonio contratto in violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai
coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione
di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno
dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il
minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o
procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in
vita il vincolo matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché
dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto
comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno
dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso
di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di
mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro
che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è
stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata
coabitazione per un anno.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che,
quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di
intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza
delle facoltà mentali.
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il
cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di
errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita
coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di
annullamento non può essere proposta prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia
divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in
errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la
gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore.
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi
quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non
esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio
dell'altro coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale
questione deve essere preventivamente giudicata.
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico
ministero dopo la morte di uno dei coniugi.
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il
tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione
temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i
coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli
eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del
matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che
pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede,
oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da
timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o
concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati
prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la
nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha
gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo
stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali
riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito.
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano
rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi
e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme
periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove
questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'articolo 155.
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio
è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio
sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza di prova del danno
sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al
mantenimento per tre anni. È tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge
in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare la
nullità del matrimonio è solidamente responsabile con lo stesso per il
pagamento dell'indennità.
Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del
matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello
stato civile.
Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal
presentare l'atto di celebrazione.
Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del
matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello
stato civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma
dell'articolo 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un
caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a
ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che
risulti in modo non dubbio un
conforme possesso di stato.
Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da
sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile
assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti
riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli.
Sono puniti con l'ammenda da lire ottantamila a lire
quattrocentomila gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato
matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta
pubblicazione.
È punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire
duecentomila l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione
di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcuno
dei documenti prescritti dal primo comma dell'articolo 97.
L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione
del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o divieto di cui egli ha
notizia, è punito
con l'ammenda da lire centomila a lire seicentomila.
È punito con l'ammenda da lire sessantamila a lire
quattrocentomila l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio
per cui non era competente.
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla
celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
È punito con l'ammenda stabilita nell'articolo 135
l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle
disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o
commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale
in questa sezione.
i.
Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una
causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro, è
punito, se
il matrimonio è annullato, con l'ammenda da lire ottantamila a lire
quattrocentomila.
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89,
l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con
l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila.
I reati previsti nei precedenti articoli sono di competenza
del tribunale.
Le disposizioni della presente sezione si applicano quando i
fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave.
1- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
2- Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza
morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla
coabitazione.
3- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità li lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai
bisogni della famiglia.
La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo
conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
1- I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita
familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa.
2- A ciascuno dei coniugi.
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