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Matrimoni Misti

Ormai in questo mondo dove spostarsi è così semplice e veloce, sempre più spesso ci si trova di fronte a matrimoni “multirazziali”.

Per gli stranieri occorre il nullaosta rilasciato dal Consolato o dall’Ambasciata competente. In molti altri casi e comunque sempre per i cittadini austriaci e svizzeri occorre anche l’atto di nascita, plurilingue o tradotto. In caso si desideri effettuare un matrimonio religioso, dove uno dei due sposi non sia di religione cattolica, si deve chiedere l’autorizzazione al vescovo, che dovrebbe arrivare circa in un mese.

E’ l’articolo 115 del codice civile, con gli articoli 84 e seguenti, che stabilisce la legislazione in materia di un matrimonio all’estero.

Il tuo matrimonio all’estero sarà valido in Italia se:

sei maggiorenne (art. 84) non sei interdetto per infermità di mente (art. 85 c. c.) sei libero di stato: o divorziato oppure non vincolato da un precedente matrimonio (art. 86 c. c.) Non sei vincolato da legami di parentela o di adozione con il futuro coniuge (art. 87 c. c.)

L’articolo 115 del Codice civile va letto unitamente all’articolo 27 della Legge 218/95, che prevede la capacità di contrarre matrimonio regolata dalla legge nazionale di ciascuno sposo. In più, c’è l’art. 16, 1° comma, della medesima legge. Secondo questo la legislazione straniera non si applica, se è contraria all’ordine pubblico italiano.

L’articolo 115, 2° comma c.c. e art. 28 Legge 218/95 stabilisce anche che: Per un matrimonio contratto all’estero, sia civile, che religioso, si deve tener conto della legge del luogo in cui è avvenuta la celebrazione o quella dello Stato di appartenenza di uno dei due sposi; se una di queste considera valido il matrimonio celebrato con formula prescelta, questo darà ritenuto valido anche in Italia.

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